venerdì 22 marzo 2019

comportamento antisindacale - ArcelorMittal condannata

comportamento antisindacale - ArcelorMittal condannata
USB TARANTO·VENERDÌ 22 MARZO 2019·READING TIME: 4 MINUTES 51 letture
A Taranto il giudice del lavoro Lorenzo De Napoli ha condannato Arcelor Mittal per comportamento antisindacale. Al centro del conflitto sollevato dal sindacato Usb, le assunzioni fatte dalla multinazionale al momento del subentro ad Ilva in amministrazione straordinaria. L'accordo di settembre scorso al Mise prevedeva 10.700 assunti in tutto il gruppo, di cui 8.200 a Taranto. Le assunzioni sarebbero state regolate da una serie di criteri: la mansione professionale, l'anzianità aziendale, i carichi di famiglia. Le proteste scoppiarono già nel pomeriggio in cui - era fine ottobre - ai lavoratori fu comunicato chi sarebbe passato con Arcelor Mittal e chi, invece, sarebbe rimasto con Ilva in amministrazione straordinaria in cassa integrazione a zero ore. Ci fu anche un vertice al Mise ai primi di novembre ma le spiegazioni fornite in quella sede da Arcelor Mittal non convinsero l'Usb che decise di ricorrere al giudice. E oggi, dopo due udienze, è arrivata la sentenza che condanna l'azienda.
«Il giudice - spiega Mario Soggia, legale dell'Usb - ha condannato l'azienda a fornire entro 60 giorni all'Usb e ai sindacati la graduatoria dei lavoratori, partendo dalla professionalità e finendo con i carichi di famiglia e gli anni di servizio prestati nella fabbrica. Adesso - prosegue - attendiamo i 60 giorni, dopodiché verificheremo la graduatoria, come è stata formulata e con quali criteri. Se ci sono lavoratori che sono rimasti illegittimamente fuori dalla selezione della multinazionale e quindi dall'assunzione, si apre uno scenario nuovo - spiega ancora Soggia -, nel senso che Arcelor Mittal o deve assumere anche questi lavoratori, ma senza licenziare gli altri, oppure deve risarcire loro i danni». Inoltre, per l'avvocato Soggia, «il giudice ha detto che coloro che sono stati già assunti da Arcelor Mittal hanno acquisito il diritto e la loro posizione lavorativa non può essere toccata da questo provvedimento di comportamento antisindacale. Nelle fasi del processo - evidenzia Soggia - Arcelor Mittal aveva detto che se avesse dovuto assumere i lavoratori indicati dal giudice a seguito del ricorso, avrebbe licenziato chi aveva già assunto. E invece questo non potrà avvenire perché il magistrato ha posto un paletto ben preciso». Il legale dell'Usb rammenta che col ricorso «é stata contestata la condotta antisindacale da parte di Arcelor Mittal. Questa è consistita nel non avere dato le necessarie informazioni all'Usb, ma il discorso riguarda anche le altre sigle sindacali, circa i criteri di scelta dei lavoratori assunti e provenienti dal bacino di Ilva in amministrazione straordinaria.


Conferenza Stampa e lettura sentenza - Sede USB Taranto

Questi criteri selettivi erano stati previsti nell'accordo del 6 settembre scorso firmato da Arcelor Mittal al Mise. Si tratta dei criteri che l'azienda avrebbe dovuto applicare per i lavoratori da assumere, 8.200 a Taranto rispetto ad un organico di partenza di 10.700, e che dovevano essere specificati nella fase attuativa della stessa intesa. Invece - prosegue Soggia - Arcelor Mittal, violando l'accordo al Mise, ha proceduto alle assunzioni degli 8.200 addetti senza mai specificare i criteri seguiti, ovvero la professionalità richiesta e, in via sussidiaria, i carichi di famiglia di ciascuno. Le persone sono state assunte ma Arcelor Mittal non ci hai mai comunicato come, e in base a cosa, aveva scelto le persone».
Quando, a proteste scoppiate, Arcelor Mittal fu convocata al Mise disse che «per l'87 per cento, il processo di selezione ha condotto alla conferma dell'intera forza lavoro dell'unità produttiva o ha operato, nel rispetto dell'accordo sindacale, in assenza di una modifica della posizione di lavoro». L'azienda spiegò inoltre che solo per il 10 per cento «il processo di selezione ha operato attraverso l'applicazione dei criteri di competenza, a parità di competenza, dei carichi di famiglia e dell'anzianità», e infine che solo per un residuo 3 per cento si è «dovuto tener conto di nuove posizioni di lavoro». A margine dell'udienza di febbraio, l'azienda ha dichiarato di essersi sempre confrontata con i sindacati e di essere disponibile «all'esame, verifica, nonché rettifica di eventuali presunte anomalie riscontrate da parte sindacale processo di selezione, così come la possibilità di accedere ad ulteriori informazioni di dettaglio».

Nel ricorso, inoltre, il giudice ha stabilito che non ci sono responsabilità di Ilva in amministrazione straordinaria, società che ha ceduto il personale. «Il giudice - si legge in un passaggio del provvedimento - ha rilevato l'infondatezza della doglianza nei confronti di Ilva spa in as in quanto società cedente e quindi del tutto estranea agli obblighi informativi di cui all'accordo - di competenza esclusiva della cessionaria – rigettando quindi ogni domanda nei confronti di Ilva e condannando altresì la ricorrente Usb al ristoro delle spese legali sostenute dalla società, ritenuta estranea ai fatti».

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